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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  5 giugno 2017

 

 

OGGETTO: Nuovi stage con premi per chi assume.

 

 

Spettabile Azienda,

con l’accordo di Conferenza Stato–Regioni del 25 maggio 2017 sono state rinnovate le linee guida dei tirocini extracurricolari, che risalivano allo scorso 24 gennaio 2013, che definivano il contenuto minimo delle discipline regionali sui tirocini. Le Regioni hanno ora sei mesi per recepire le nuove indicazioni.

Durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi, premi per chi assume i tirocinanti, erogazione dell’indennità piena solo se si raggiunge il 70% delle presenze: sono queste le ultime novità derivanti dalla cosiddetta riforma dei tirocini. Le modifiche non riguardano quelli curricolari, che restano di competenze delle scuole, dei centri di formazione professionale accreditati dalle stesse Regioni e delle università, nel nuovo quadro normativo della legge della “buona scuola”.

 

Tirocinio

Ma come funziona il tirocinio, e che cosa cambia con le nuove regole. Il tirocinio, conosciuto anche come stage, non è un rapporto di lavoro, né subordinato, né parasubordinato o autonomo. Si tratta invece di un’attività di formazione, orientamento o riqualificazione che si svolge all’interno di un’azienda o di uno studio professionale: il professionista o l’impresa, in pratica, non sono datori di lavoro, ma ospitano il tirocinante all’interno della loro organizzazione, perché possa apprendere un determinato mestiere e orientarsi nel mercato del lavoro.

Nel tirocinio non esiste dunque alcun datore di lavoro, ma le parti di questo particolare rapporto sono tre: il tirocinante, il soggetto ospitante (professionista, azienda, associazione o altro ente) e l’ente promotore, cioè il soggetto che promuove lo stage (può essere, ad esempio, un’università o un centro per l’impiego).

L’attività dello stagista si deve svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma questo limite può essere superato se il promotore attiva tirocini con le stesse finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante.

Ad ogni modo, il tirocinio non ha un’unica forma di rapporto, ma si concretizza in diverse tipologie con regole differenti, dal tirocinio curricolare a quello di reinserimento, dal tirocinio formativo alla pratica professionale: i tirocini interessati dalle ultime modifiche normative sono però soltanto quelli extracurricolari.

 

Modalità di attivazione del tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare

Il tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare è quello comunemente conosciuto come tirocinio per neolaureati o neodiplomati. Come per quelli curriculari e i contratti di apprendistato duale, il tirocinio extracurricolare prevede un rapporto trilaterale tra soggetto proponente, soggetto ospitante e tirocinante.

Per l'attivazione è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante (impresa, ente, associazione o studio professionale): alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo specifico, che deve essere rispettato da azienda e stagista. Al tirocinante viene poi assegnato un tutor interno all’ente ospitante, nonché un referente all’interno dell’ente promotore.

Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma questo limite può essere superato se il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante. Il tirocinante, per questa tipologia di stage, ha diritto al rimborso spese minimo.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore e per quelli ospitati in imprese multilocalizzate, le nuove linee guida precisano che la disciplina di riferimento, compresa la misura dell’indennità, è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante.

 

Condizioni per l'attivazione

Confermato il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti. In particolare non è possibile avviare tirocini per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda nel caso di licenziamenti collettivi, per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Inoltre le linee guida chiariscono che è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Invariati i limiti precedenti di un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, di 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato, le nuove linee guida introducono una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento. Con proporzione crescente rispetto alle percentuali di stabilizzazione, la nuova premialità consente di attivare fino a 4 tirocini oltre il limite del 10%, nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

 

Durata e indennità minima

Confermata la durata massima di 12 mesi, è ora prevista anche quella minima di due mesi, ridotta a un mese per attività stagionali. Nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro, si può scendere a due settimane.

Per ogni tirocinio extracurricolare, le linee guida prevedono un’indennità minima da corrispondere allo stagista, pari a 300 euro lordi mensili; le Regioni possono aumentarne la misura.

L’indennità può però essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Inoltre, quando il tirocinio è organizzato nell’ambito di un bando pubblico, l’indennità può essere posta direttamente a carico dell’ente organizzatore del progetto, esonerando da spese l’azienda ospitante.

 

In breve sul tirocinio extracurricolare

- non è possibile attivare un tirocinio per le mansioni che non necessitano di una formazione preliminare;

- non è possibile utilizzare un tirocinante per sostituire dipendenti assenti per malattia, maternità o ferie, né per sostituire i lavoratori stagionali nei periodi di maggiore produttività;

- il numero dei tirocinanti in azienda è limitato e nel rispetto delle previsioni di cui sopra, con le nuove linee incentivanti;

- rimangono confermate le sanzioni già previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie e in caso di  mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinante.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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